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Regolamento

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1.   Il presente Regolamento specifica le funzioni che la normativa vigente e l’art. 99 dello Statuto attribuiscono al Nucleo di Valutazione di Ateneo, di seguito Nucleo, e ne disciplina il funzionamento, in linea con quanto previsto dallo Statuto e dal Titolo IV del Regolamento generale di Ateneo.
 
Articolo 2 –Funzioni del Nucleo di Valutazione
1.     Il Nucleo promuove la cultura della qualità e del merito in ossequio alle leggi nazionali, alle disposizioni e agli atti di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.) e dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche –A.N.AC. (ex CIVIT)e nel rispetto dei principi (ESG-ENQA) sanciti (decisioni di Bergen 2005) da organismi europei che operano nel settore dell’accreditamento della qualità dell’istruzione superiore.
2.     In particolare, il Nucleo di valutazione assolve le seguenti funzioni:
a.    verifica la rispondenza agli indicatori di Accreditamento Iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione;
b.  controlla annualmente l’applicazione dei criteri e degli indicatori per la Valutazione Periodica;
c.     supporta l’ANVUR per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri e degli indicatori per la Valutazione Periodica;
d.   comunica tempestivamente l’eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori di Accreditamento attraverso la trasmissione di una relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione al MIUR e all’ANVUR;
 e.    verifica l’adeguatezza del processo di Autovalutazione;
 f.   formula agli Organi di Governo e agli attori del sistema di AQ proposte di miglioramento relative all’organizzazione dei processi e alle metodologie interne di monitoraggio al fine della verificare l’efficienza e l’efficacia del sistema stesso;
g.    verifica la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, delle strutture e dei servizi, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
h.     verifica l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
i.       verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23, comma 1, della Legge240/2010;
j.   acquisisce, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e invia una relazione all’ANVUR sugli esiti del monitoraggio.
3.     In quanto Organismo indipendente di valutazione, il Nucleo di valutazione esercita inoltre, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150/2009, le seguenti funzioni:
a.     monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b.  comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organi interni competenti, nonché ai soggetti istituzionali previsti dalla Legge;
c.  valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso lapubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d.     garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del citato d.lgs. e propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
f.     è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall’Autorità nazionale;
g.    promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al citato d.lgs.;
h.     verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i.      cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.
4.   Il Nucleo può altresì esprimere giudizi e formulare pareri agli Organi di governo sugli obiettivi da essi esplicitamente definiti e comunicati ufficialmente al Nucleo, nonché sul loro grado di raggiungimento; può formulare proposte per il miglioramento e l’ottimizzazione delle attività e dei servizi erogati dall’Ateneo ed esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla normativa vigente, non espressamente prevista dal presente Regolamento.
 
Articolo 3 –Composizione, nomina, durata, incompatibilità
1.  Il Nucleo si compone di 7 membri, in prevalenza esterni all’Ateneo, aventi elevata qualificazione professionale anche nel campo della valutazione di cui almeno due esperti nella valutazione. Il curriculum dei componenti è reso pubblico nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo.
2.     I componenti sono nominati secondo le modalità stabilite dall’art. 99 dello Statuto.
3.    Il mandato dei componenti del Nucleo, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che ha durata biennale, è quadriennale e rinnovabile una sola volta.
4.     I componenti decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate o se viene meno una delle condizioni della loro eleggibilità e sono sostituiti secondo le procedure previste dall’art. 99 dello Statuto.
5.    I membri dimissionari rimangono in carica fino all’accettazione delle dimissioni da parte del Rettore.
6.     Nel caso di anticipata cessazione del mandato di un componente del Nucleo di valutazione il mandato del nuovo componente è riferito all’intera durata della carica.
7.  La carica di componente del Nucleo è incompatibile con la nomina a componente dell’Osservatorio della ricerca, del Presidio di qualità, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione nonché con il ruolo di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Consiglio Didattico, di Coordinatore di Collegio dei docenti di dottorato, di Direttore di Scuola di Specializzazione, di Direttore di centro autonomo di spesa e con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partito.
 
Articolo 4 -Elezione del Coordinatore
1.     Il Nucleo elegge al proprio interno un Coordinatore tra i professori di ruolo dell’Ateneo.
2.     L’elezione del Coordinatore avviene con votazione a scrutinio segreto.
3.  E’ eletto Coordinatore chi abbia riportato, al termine delle procedure di scrutinio, la maggioranza dei voti validamente espressi.
4.     La riunione per la prima elezione del Coordinatore è indetta dal Rettore ed è valida ove sia presente la maggioranza dei componenti del Nucleo.
5.  La verifica della regolarità della riunione e l’avvio della procedura per l’elezione del Coordinatore spettano successivamente al decano dei componenti non eleggibili che assume il compito di Coordinatore pro-tempore. Egli sceglierà tra i componenti non eleggibili il Segretario verbalizzante.
 
Articolo 5 –Funzioni del Coordinatore
1.     Il Coordinatore rappresenta il Nucleo e ne dirige i lavori; cura i rapporti con gli organi di governo dell’Università, le relazioni esterne con l’ANVUR, con l’A.N.AC, con il CONVUI nonché con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, competenti dei processi di valutazione della qualità dell’istruzione superiore e della ricerca; convoca e presiede il Nucleo, è responsabile dell’attuazione delle sue deliberazioni.
2.     Il Coordinatore designa tra i componenti del Nucleo un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di momentaneo impedimento anche del Vice-Coordinatore, le funzioni di Coordinatore sono assunte dal membro più anziano per ruolo fra i professori presenti.
 
Articolo 6 –Risorse
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale del supporto tecnico –amministrativo del competente Ufficio individuato dal Direttore Generale.
2.   Nello svolgimento di compiti specifici, il Nucleo di Valutazione può avvalersi, a titolo gratuito o, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con i vincoli derivanti da disposizioni di legge, a titolo oneroso, della collaborazione e/o della consulenza di esperti esterni.
3.  La Direzione Generale provvede alle dotazioni finanziarie, logistiche e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Nucleo.
 
Articolo 7 –Accesso alle informazioni
1.     Il Nucleo, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha il diritto di accesso, per il tramite degli Uffici dell’Amministrazione, a tutti gli atti, i dati e le informazioni in possesso degli Uffici centrali e delle strutture periferiche dell’Ateneo, fermo restando il dovere di riservatezza riguardo ai dati sensibili acquisiti.
2.   A garanzia dell’esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, il Direttore Generale assicura la necessaria collaborazione degli Uffici e delle strutture periferiche affinché le informazioni richieste siano trasmesse nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite dal Nucleo.
 
Articolo 8 –Riunioni e verbalizzazione
1. Alle riunioni del Nucleo sono legittimati a partecipare esclusivamente i componenti dell’organo come individuati dallo Statuto dell’Università del Salento.
2.     Il numero dei presenti non può essere inferiore a quattro.
3.  È consentita la partecipazione in videoconferenza. I componenti interessati potranno avanzare motivata richiesta, in casi eccezionali, al Coordinatore almeno tre giorni prima della riunione. L’Amministrazione metterà a disposizione gli strumenti idonei a garantire la partecipazione da remoto. Ai componenti collegati in videoconferenza è consentita solo la votazione a scrutinio palese, è loro preclusa la votazione a scrutinio segreto stante l’impossibilità di garantire la segretezza del voto.
4.   Nel caso di necessità ed urgenza documentate e valutate dal Coordinatore, le riunioni possono svolgersi in modalità telematica, nel rispetto delle modalità di convocazione e dei quorum previsti per le riunioni che si svolgono in modalità ordinaria e previo accertamento dell’identità dei partecipanti. Il Coordinatore ed il Segretario verbalizzante devono trovarsi nella stessa sede, assunta come sede della riunione e conseguentemente come luogo della relativa verbalizzazione.
5.   Ove sia richiesta la votazione a scrutinio segreto non è possibile svolgere la riunione in modalità telematica.
6.   Decorsi 30 minuti dall’ora di convocazione, in mancanza del raggiungimento del numero legale, il Coordinatore, constatato che la seduta è deserta, la rinvia ad altra data.
7.     La verifica del numero legale può essere chiesta in qualunque momento anche da un solo componente.
8.   Accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Coordinatore sospende la seduta, per non più di 30 minuti.
9.  Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Coordinatore aggiorna la seduta, annunciando la data e l’ora della seduta successiva, con i punti all’ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare. Gli assenti riceveranno tempestiva comunicazione della nuova data.
10.  Le decisioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e sono approvate se vota a favore la maggioranza dei presenti.
11.   In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
12.  Nessun componente può prendere parte alla votazione ed alla discussione su questioni che riguardino direttamente la sua persona o suoi parenti e affini entro il quarto grado.
13. Il Coordinatore convoca il Nucleo e fissa l’ordine del giorno, facendone pervenire comunicazione ai Componenti almeno 7 giorni prima della riunione, con posta elettronica ai rispettivi indirizzi istituzionali.
14.  Il materiale istruttorio relativo agli argomenti inseriti all’ordine del giorno è inviato con la stessa modalità almeno due giorni lavorativi prima della data della seduta.
15. In caso di impossibilità di inviare la documentazione istruttoria, la stessa sarà resa disponibile per la consultazione presso l’Ufficio a supporto del Nucleo.
16. Argomenti che rivestono particolare carattere di urgenza possono essere integrati nell’ordine del giorno già comunicato e la relativa comunicazione dovrà avvenire almeno 2 giorni lavorativi prima della data di convocazione con le modalità di cui al primo capoverso. Contestualmente il relativo materiale istruttorio dovrà essere a disposizione dei componenti.
17. La richiesta di inserimento di argomenti all’ordine del giorno può essere avanzata da almeno tre componenti e diviene obbligatoria per il Coordinatore nella seduta successiva.
18. Il Coordinatore, accertata la validità della seduta previa verifica del numero legale, la dichiara aperta e designa uno dei componenti quale Segretario verbalizzante. Spettano al Coordinatore tutti i poteri relativi alla disciplina delle sedute e delle discussioni. La discussione e le votazioni seguono l’ordine iscrizione degli argomenti, salvo che, all’unanimità, non sia disposta l’inversione di uno o più argomenti all’ordine del giorno.
19. Nel corso della seduta la richiesta di inserimento di un punto aggiuntivo all’ordine del giorno può essere discussa solo se sono presenti tutti i componenti.
20. Il Coordinatore può proporre la discussione di argomenti che non necessitino, per la rispettiva trattazione, di particolare istruttoria.
21.   Delle sedute del NVA è redatto verbale, a cura del Segretario verbalizzante individuato dal Coordinatore. Il verbale approvato delle adunanze costituisce l’unico atto ufficiale valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Nucleo. Nel verbale, oltre alle determinazioni assunte, viene sinteticamente riportata la discussione, fatta salva la facoltà di ciascun componente di chiedere espressamente che il proprio intervento venga riportato integralmente, previa trascrizione e deposito, seduta stante, del testo da parte dell’interessato. Il verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, è di norma approvato seduta stante.
22. Per tutto ciò che non sia espressamente previsto si applica il Titolo IV del Regolamento generale di ateneo.
 
Articolo 9 –Pubblicità
1.   Il Nucleo garantisce la trasparenza del proprio operato assicurando adeguata pubblicità alle attività svolte sul proprio sito web, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2.  I Componenti del Nucleo di Valutazione hanno il dovere di riservatezza in merito alle conoscenze acquisite durante lo svolgimento del mandato.
3.  Ogni verbale è trasmesso al Rettore; estratti di verbale sono trasmessi al Direttore Generale, agli organi e/o alle strutture competenti.
 
Articolo 10 –Modifiche del Regolamento
1.   Eventuali proposte di modifica del presente Regolamento sono deliberate dal Nucleo a maggioranza assoluta dei componenti e inviate al Magnifico Rettore per i successivi adempimenti.
 
Articolo 11 –Disposizione finale
1.   Copia del presente Regolamento è depositata presso l’Ufficio di supporto al Nucleo ed è pubblicata sul sito web del Nucleo medesimo.